Art. 25
In vigore dal 1 mar 1980
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell' della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all' della legge 3 giugno 1975 n. 160, è raddoppiato.
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all', primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160, è stabilito nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attività commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;843#art-25