Art. 29

In vigore dal 1 mar 1980
Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione maturati nel 1978 e da liquidarsi nel 1979.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843#art-29

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