Art. 32
In vigore dal 29 dic 1978
Le norme di cui al precedente si applicano anche per le dilazioni ed i differimenti concessi dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatoria di malattia per contributi o somme a qualsiasi titolo ad essi spettanti.
I commissari liquidatori ed i funzionari che presiedono ai competenti servizi amministrativi e di ragioneria degli enti o gestioni di malattia sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall'omesso o ritardato accertamento dei contributi, proventi od altre entrate dovuti, a qualsiasi titolo, agli enti stessi, nonché della mancata, tempestiva instaurazione e prosecuzione delle procedure per il recupero dei crediti.
Agli enti medesimi si applicano le disposizioni di cui agli della legge 4 agosto 1978, n. 461.
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