Art. 33

In vigore dal 29 dic 1978
È fatto divieto agli enti o gestioni per l'assistenza obbligatoria di malattia di concedere al di fuori dei vigenti regolamenti degli enti stessi contributi a complemento o integrazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche erogate in forma diretta o indiretta. Ai fini di ridurre la durata di degenza negli enti ospedalieri, i relativi servizi di accertamento diagnostico devono operare per un numero di ore non inferiore a quello d'obbligo del personale addetto.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843#art-33

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