Art. 35
In vigore dal 29 dic 1978
Per provvedere al completamento di opere di edilizia scolastica, tanto per le opere trasferite alla competenza regionale ai sensi dell', secondo comma, lettera c) punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, quanto per le opere di residua competenza statale, finanziate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e precedenti, ivi compresi gli oneri maturati o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di 245 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.
Il Ministero dei lavori pubblici riconosce alle regioni che, ai sensi dell' della legge 5 agosto 1975, n. 412, hanno provveduto ad inserire nel programma di edilizia scolastica, previsto all' della stessa legge, il completamento di opere finanziate dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, le somme a tal uopo impiegate ai fini della utilizzazione della spesa sopra indicata.
Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 245 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 100 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 45 miliardi nell'anno 1981.
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