Art. 39

In vigore dal 29 dic 1978
Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di intervento già adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, 20 giugno 1969, n. 383, e 10 ottobre 1975, n. 551, nonché sulle spese per revisione prezzi contrattuali di opere già eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato, sono autorizzati i limiti di impegno, rispettivamente, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1979, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di 4 miliardi per l'anno finanziario 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
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