Art. 44
In vigore dal 29 dic 1978
L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a concedere contributi, ai sensi dell', lettera g), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ad enti locali per l'esecuzione di opere necessarie alla realizzazione dei compiti affidati all'Azienda stessa dall' della indicata legge 7 febbraio 1961, n. 59.
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