Art. 48

In vigore dal 29 dic 1978
Per consentire alle comunità montane la prosecuzione degli interventi di loro competenza ai sensi e per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la complessiva spesa di lire 300 miliardi, di cui lire 65 miliardi per l'anno finanziario 1979, lire 115 miliardi per l'anno 1980 e lire 120 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente saranno assegnate alle comunità montane in conformità dei criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell' della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all' della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente integrato della complessiva somma di lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'autorizzazione di spesa di cui all', secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 30 miliardi, di cui 10 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per far fronte ai maggiori oneri necessari per il completamento delle opere statali di provvista di acqua ad uso irriguo e delle opere di bonifica eseguite anteriormente al 31 dicembre 1977, è autorizzata la complessiva spesa di lire 40 miliardi, di cui 20 miliardi per l'anno finanziario 1979, e 10 per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarietà, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.
Storico versioni

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