Art. 1
In vigore dal 1 feb 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875;
Udito il parere della speciale Commissione parlamentare di cui al predetto art. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme in materia di pensioni di guerra.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 4
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915#art-1