LEGGE·n. 810·24 ottobre 1975
Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilita' delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori e dei relativi protocolli, adottati a Berna il 26 febbraio 1966 e il 9 novembre 1973.
Vigente dal 28 gennaio 1976 31 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1Campo di applicazioneArt. 2Limiti della responsabilitàArt. 3Risarcimento danni in caso di morte del viaggiatoreArt. 4Risarcimento danni in caso di ferimento del viaggiatoreArt. 5Risarcimento di altri danniArt. 6Forma e limite del risarcimento danni in caso di morte o di ferimento del viaggiatoreArt. 7Limitazione del risarcimento danni in caso di avaria o perdita di oggettiArt. 8Ammontare del risarcimento danni in caso di dolo o di colpa graveArt. 9Interessi e restituzione delle indennitàArt. 10Divieto di limitare la responsabilitàArt. 11Responsabilità della ferrovia per i suoi agentiArt. 12Esercizio di azioni non previste dalla presente ConvenzioneArt. 13Reclami amministrativiArt. 14Ferrovia contro la quale può essere esercitata l'azione giudiziariaArt. 15CompetenzaArt. 16Estinzione delle azioniArt. 17Prescrizione delle azioniArt. 18Diritto nazionaleArt. 19Regole generali di proceduraArt. 20Esecuzione delle sentenze. CauzioniArt. 21Unità monetariaArt. 22Trasporti mistiArt. 23Responsabilità in caso di incidenti nucleariArt. 24FirmaArt. 25Ratifica ed entrata in vigoreArt. 26AdesioneArt. 27Durata e revisioneArt. 28Testi della Convenzione. Traduzioni ufficiali