Convenzione

Art. 20

Esecuzione delle sentenze. Cauzioni

In vigore dal 12 feb 1976
Esecuzione delle sentenze. Cauzioni § 1. - Allorchè le sentenze pronunziate in contraddittorio od in contumacia dal giudice competente, in base alle disposizioni della presente Convenzione, sono divenute esecutive a norma delle leggi applicate da questo giudice, esse divengono esecutive in ciascuno degli altri Stati contraenti non appena compiute le formalità prescritte nello Stato interessato. Non è ammessa la revisione di merito della questione. Questa disposizione non si applica alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, e nemmeno alle sentenze che impongono all'attore, in seguito al rigetto della sua domanda, il pagamento di un risarcimento, oltre alle spese. Le transazioni concluse fra le parti davanti al giudice competente, allo scopo di porre fine ad una lite, e per le quali viene giudiziariamente redatto un verbale, hanno valore di sentenza. § 2. - Non può essere pretesa alcuna cauzione per assicurare il pagamento delle spese dipendenti da azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione.
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Esecuzione delle sentenze. Cauzioni (Art. 20 Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilita' delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori e dei relativi protocolli, adottati a Berna il 26 febbraio 1966 e il 9 novembre 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo