Convenzione
Art. 18
Diritto nazionale
In vigore dal 12 feb 1976
Diritto nazionale
§ 1. - Per quanto non previsto nella presente Convenzione, è applicabile il diritto nazionale.
§ 2. - Per l'applicazione della presente Convenzione, "diritto nazionale" si intende il diritto dello Stato sul territorio del quale si è verificato l'incidente del viaggiatore, ivi comprese le norme relative ai conflitti di legge.
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