Convenzione

Art. 18

Diritto nazionale

In vigore dal 12 feb 1976
Diritto nazionale § 1. - Per quanto non previsto nella presente Convenzione, è applicabile il diritto nazionale. § 2. - Per l'applicazione della presente Convenzione, "diritto nazionale" si intende il diritto dello Stato sul territorio del quale si è verificato l'incidente del viaggiatore, ivi comprese le norme relative ai conflitti di legge.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-18

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