Convenzione

Art. 14

Ferrovia contro la quale può essere esercitata l'azione giudiziaria

In vigore dal 12 feb 1976
Ferrovia contro la quale può essere esercitata l'azione giudiziaria L'azione giudiziaria per il risarcimento danni fondata sulla presente Convenzione può essere esercitata soltanto contro la ferrovia responsabile. Nel caso di coesercizio da parte di due ferrovie, l'attore ha la scelta tra queste due. Tale diritto di opzione si estingue dal momento in cui l'azione è intentata contro una di esse.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-14

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