Convenzione

Art. 10

Divieto di limitare la responsabilità

In vigore dal 12 feb 1976
Divieto di limitare la responsabilità Sono nulli di pieno diritto le disposizioni tariffarie e gli accordi particolari conclusi tra la ferrovia ed il viaggiatore, tendenti ad esonerare preventivamente, in tutto od in parte, la ferrovia dalla sua responsabilità in virtù della presente Convenzione, o che hanno per effetti l'inversione dell'onere della prova che incombe sulla ferrovia, o che fissano limiti inferiori a quelli stabiliti dall', § 2, e dall'. Tale nullità non comporta tuttavia la nullità del contratto di trasporto, il quale resta soggetto alle disposizioni della CIV e della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-10

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