Convenzione
Art. 8
Ammontare del risarcimento danni in caso di dolo o di colpa grave
In vigore dal 12 feb 1976
Ammontare del risarcimento danni in caso di dolo
o di colpa grave
Le disposizioni degli della presente Convenzione o quelle previste dal diritto nazionale che limitano ad una somma determinata le indennità non si applicano se il danno derivi da dolo o da colpa grave della ferrovia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-8