Art. 8 · Ammontare del risarcimento danni in caso di dolo o di colpa grave
Convenzione

Art. 8

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Ammontare del risarcimento danni in caso di dolo o di colpa grave

In vigore dal 12 feb 1976
Ammontare del risarcimento danni in caso di dolo o di colpa grave Le disposizioni degli della presente Convenzione o quelle previste dal diritto nazionale che limitano ad una somma determinata le indennità non si applicano se il danno derivi da dolo o da colpa grave della ferrovia.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-8