Convenzione

Art. 3

Risarcimento danni in caso di morte del viaggiatore

In vigore dal 12 feb 1976
Risarcimento danni in caso di morte del viaggiatore § 1. - In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento comprende: a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle per il trasporto della salma, di inumazione e di cremazione; b) se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento stabilito dall'. § 2. - Se, in conseguenza della morte del viaggiatore, perdono il sostentamento persone verso le quali egli, in virtù di disposizioni di legge, aveva od avrebbe avuto in futuro una obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante alle persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetta al diritto nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-3

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