Convenzione
Art. 4
Risarcimento danni in caso di ferimento del viaggiatore
In vigore dal 12 feb 1976
Risarcimento danni in caso di ferimento del viaggiatore
In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integrità fisica o mentale del viaggiatore, il risarcimento comprende:
a) le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto;
b) la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-4