Convenzione
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 12 feb 1976
TRADUZIONE UFFICIALE
ai sensi dell' della convenzione addizionale
CONVENZIONE ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI PER FERROVIA (CIV) DEL 25 FEBBRAIO 1961, RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ DELLA FERROVIA PER LA MORTE ED IL FERIMENTO DI VIAGGIATORI
I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI,
avendo riconosciuto l'utilità dell'unificazione delle norme relative alla responsabilità della ferrovia per i danni sopravvenuti nel corso di un trasporto internazionale e derivanti dalla morte, dal ferimento o da qualunque altro pregiudizio recato all'integrità fisica o mentale del viaggiatore, come pure dall'avaria o dalla perdita degli oggetti che egli aveva con sè,
hanno deciso di completare, mediante una Convenzione addizionale, la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961,
ed hanno concordato i seguenti articoli:
Campo di applicazione
§ 1. - La presente Convenzione regola la responsabilità della ferrovia per i danni causati ai viaggiatori da un incidente sopravvenuto sul territorio di uno Stato aderente alla presente Convenzione. Ai sensi della presente Convenzione si intende per "viaggiatori":
a) i viaggiatori il cui trasporto è regolato dalla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961,
b) gli accompagnatori delle spedizioni effettuate in conformità alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 25 febbraio 1961.
§ 2. - Al momento della firma della presente Convenzione o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato contraente potrà dichiarare di riservarsi il diritto di non applicare la presente Convenzione ai viaggiatori vittime di incidenti sopravvenuti sul proprio territorio, allorchè questi viaggiatori siano suoi cittadini o persone aventi in detto Stato la loro residenza abituale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-1