Convenzione

Art. 12

Esercizio di azioni non previste dalla presente Convenzione

In vigore dal 12 feb 1976
Esercizio di azioni non previste dalla presente Convenzione Nei casi previsti nel § 1 dell', ogni azione relativa alla responsabilità, a qualunque titolo svolta, non può essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione. Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro le persone di cui risponde la ferrovia in virtù dell'.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-12

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