Convenzione
Art. 15
Competenza
In vigore dal 12 feb 1976
Competenza
Le azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione possono essere promosse soltanto davanti al giudice competente dello Stato sul territorio del quale si è verificato l'incidente del viaggiatore, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-15