Convenzione
Art. 15
15 / 28Competenza
In vigore dal 12 feb 1976
Competenza
Le azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione possono essere promosse soltanto davanti al giudice competente dello Stato sul territorio del quale si è verificato l'incidente del viaggiatore, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-15