Art. 15 · Competenza
Convenzione

Art. 15

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Competenza

In vigore dal 12 feb 1976
Competenza Le azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione possono essere promosse soltanto davanti al giudice competente dello Stato sul territorio del quale si è verificato l'incidente del viaggiatore, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione.
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