Convenzione
Art. 13
Reclami amministrativi
In vigore dal 12 feb 1976
Reclami amministrativi
§ 1. - I reclami per il risarcimento danni di cui alla presente Convenzione sono facoltativi; essi possono essere presentati ad una delle seguenti ferrovie, purchè essa abbia la sede sociale sul territorio di uno Stato aderente alla presente Convenzione:
1° alla ferrovia responsabile; se, a norma dell', § 6, due ferrovie sono responsabili, ad una di queste;
2° alla ferrovia di partenza;
3° alla ferrovia di destinazione;
4° alla ferrovia del luogo di domicilio o di residenza abituale del viaggiatore.
§ 2. - I reclami devono essere proposti per iscritto. I documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo, devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-13