Art. 13 · Reclami amministrativi
Convenzione

Art. 13

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Reclami amministrativi

In vigore dal 12 feb 1976
Reclami amministrativi § 1. - I reclami per il risarcimento danni di cui alla presente Convenzione sono facoltativi; essi possono essere presentati ad una delle seguenti ferrovie, purchè essa abbia la sede sociale sul territorio di uno Stato aderente alla presente Convenzione: 1° alla ferrovia responsabile; se, a norma dell', § 6, due ferrovie sono responsabili, ad una di queste; 2° alla ferrovia di partenza; 3° alla ferrovia di destinazione; 4° alla ferrovia del luogo di domicilio o di residenza abituale del viaggiatore. § 2. - I reclami devono essere proposti per iscritto. I documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo, devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-13