Convenzione
Art. 26
Adesione
In vigore dal 12 feb 1976
Adesione
Se uno Stato partecipante alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, che non ha sottoscritto la presente Convenzione, voglia a questa aderire, deve informare il Governo svizzero il quale ne darà comunicazione agli Stati contraenti.
Ogni adesione produce i suoi effetti un mese dopo la data in cui il Governo svizzero ha dato comunicazione della relativa domanda agli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-26