Convenzione

Art. 26

Adesione

In vigore dal 12 feb 1976
Adesione Se uno Stato partecipante alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, che non ha sottoscritto la presente Convenzione, voglia a questa aderire, deve informare il Governo svizzero il quale ne darà comunicazione agli Stati contraenti. Ogni adesione produce i suoi effetti un mese dopo la data in cui il Governo svizzero ha dato comunicazione della relativa domanda agli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-26

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Adesione (Art. 26 Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilita' delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori e dei relativi protocolli, adottati a Berna il 26 febbraio 1966 e il 9 novembre 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo