Art. 1
In vigore dal 12 feb 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna:
a) convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilità delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori - 26 febbraio 1966;
b) protocollo A integrativo delle convenzioni sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente l'aumento del numero dei membri del comitato amministrativo dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 26 febbraio 1966;
c) protocollo B integrativo della convenzione di cui alla lettera a), concernente l'apertura di detta convenzione alla partecipazione degli Stati non firmatari delle convenzioni del 25 ottobre 1952 e del 25 febbraio 1961 (CIV) - 26 febbraio 1966;
d) protocollo concernente la proroga del termine di validità della convenzione di cui alla lettera a) - 9 novembre 1973.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-rd-1