Art. 3

In vigore dal 12 feb 1976
Gli atti di concessione che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata dall' della convenzione di cui alla lettera a) dell', saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 ottobre 1975 LEONE MORO - RUMOR - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: REALE
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