DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 689·23 dicembre 1974
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito.
Vigente dal 29 marzo 1975 17 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la
Art. 2Nel prospetto devono essere indicati: 1) per gli enti e le società di cui alle lettere b)
Art. 3Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai soggetti indicati ai numeri 1)
Art. 4I beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri sono valutati singolarmente in base
Art. 5I beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri, raggruppati in categorie omog
Art. 6Le merci destinate alla rivendita nonché le materie prime, sussidiarie, semilavorati e mer
Art. 7I titoli quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno
Art. 8I crediti ed i debiti si valutano al loro valore nominale. I crediti si assumono al netto
Art. 9Le attività diverse da quelle indicate negli articoli precedenti si valutano al costo di a
Art. 10L'ammortamento dei beni ammortizzabili è determinato in misura pari alla somma delle quote
Art. 11L'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza del personale in servizio al 1
Art. 12I valori indicati nel prospetto, salvo la rettifica di cui al successivo art. 14, si consi
Art. 13Il contribuente deve presentare all'ufficio delle imposte, in allegato alla dichiarazione
Art. 14L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle quantità e dei valori indicati nel pr
Art. 15In caso di omessa redazione del prospetto nel termine stabilito nell'art. 1 si applicano,
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- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 5 comma 1) la modifica dell'art. 1 comma 1.