Art. 14
In vigore dal 29 dic 1974
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle quantità e dei valori indicati nel prospetto e nella situazione patrimoniale che risultino non conformi alle disposizioni dei precedenti articoli.
L'avviso di rettifica può essere notificato fino al 31 dicembre 1981, con effetto anche per la determinazione dei redditi dei periodi d'imposta precedenti per i quali non sia decorso il termine di cui al primo o al secondo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il prospetto di cui all' e i relativi documenti devono essere conservati a norma del secondo comma dell'art. 22 del decreto
indicato nel comma precedente
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-14