Art. 9
In vigore dal 29 dic 1974
Le attività diverse da quelle indicate negli articoli precedenti si valutano al costo di acquisizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-9