Art. 4
In vigore dal 29 dic 1974
I beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri sono valutati singolarmente in base al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell'atto di acquisto, maggiorati degli oneri accessori di diretta imputazione. Il valore o prezzo, se si riferisce indistintamente all'immobile e a beni mobili, deve essere depurato della parte imputata a questi ai sensi dei successivi articoli.
Per i beni costruiti in economia od in appalto, si assume il costo di produzione documentato o da stimare con riferimento alla data di ultimazione della costruzione.
I valori determinati ai sensi dei commi precedenti sono maggiorati, a titolo di spese incrementative, nella misura del tre per cento per ciascun anno o frazione d'anno superiore a sei mesi o nella maggior misura risultante dalla relativa documentazione.
I beni in corso di costruzione sono valutati in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 1973.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-4