Art. 3
In vigore dal 29 mar 1975
Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai soggetti indicati ai numeri 1) e 2) dell', eccettuati gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali nè alle persone fisiche non residenti di cui al n. 4) dello stesso articolo, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti nell'anno 1974 nell'esercizio dell'impresa o attività commerciale o della stabile organizzazione non abbiano superato l'ammontare di centottanta milioni di lire. In tal caso il valore delle rimanenze di cui al successivo esistenti al 1 gennaio 1974, determinato a norma dello stesso articolo, deve essere annotato entro il 30 aprile 1975 nel registro indicato dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza di tale annotazione si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 39 dello stesso decreto e la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
I soggetti indicati nel comma precedente, che nell'anno 1974 hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a lire centottanta milioni, possono redigere le scritture contabili di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se non vi abbiano ancora provveduto, fino alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al detto anno. Se l'ammontare dei ricavi non ha superato i trecento milioni di lire la mancata redazione del libro giornale e delle scritture ausiliarie cronologiche per l'anno 1974 non comporta applicazione delle norme relative alla omessa tenuta delle scritture contabili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-3