Art. 6

In vigore dal 29 dic 1974
Le merci destinate alla rivendita nonché le materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, raggruppati ai sensi del primo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si valutano in base al costo medio risultante dalle fatture di acquisto registrate nell'anno 1973 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I prodotti destinati alla vendita si valutano in base al prezzo medio delle cessioni registrate nell'anno 1973 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, diminuito del trenta per cento. In mancanza delle registrazioni di cui ai commi precedenti la valutazione è fatta in base al valore normale nell'ultimo semestre dell'anno 1973, diminuito del trenta per cento per i prodotti destinati alla vendita. I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 1973. I beni di cui ai precedenti commi esistenti presso le stabili organizzazioni dei soggetti indicati al n. 4) dell', diversi da quelli prodotti o acquistati dalla stabile organizzazione, si valutano, se destinati ad essere impiegati nella produzione, in base al valore accertato in dogana all'atto dell'importazione o, in mancanza, in base al valore normale alla data di importazione, se destinati alla vendita o alla rivendita, secondo i criteri indicati nel secondo e terzo comma. Per gli immobili destinati alla vendita o alla rivendita valgono le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-6

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