Art. 10
In vigore dal 29 dic 1974
L'ammortamento dei beni ammortizzabili è determinato in misura pari alla somma delle quote massime di ammortamento ordinario dalla data di acquisizione al 31 dicembre 1973. Le quote sono calcolate in base ai coefficienti in vigore per ciascun anno; per gli anni anteriori al 1957 valgono i coefficienti in vigore per tale anno.
Per i beni mobili strumentali valutati a norma della seconda parte del secondo comma dell' l'ammortamento è determinato in misura pari al cinquanta per cento del loro valore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-10