Art. 13
In vigore dal 29 dic 1974
Il contribuente deve presentare all'ufficio delle imposte, in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1974, la situazione patrimoniale al 1 gennaio 1974 quale risulta dal prospetto di cui all'. Le attività e le passività devono essere raggruppate in conformità dell'art. 2424 del codice civile e la differenza deve essere evidenziata in apposita voce come patrimonio netto Per la mancata presentazione o per l'incompletezza della situazione patrimoniale si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-13