Art. 8
In vigore dal 29 dic 1974
I crediti ed i debiti si valutano al loro valore nominale. I crediti si assumono al netto delle perdite verificatesi anteriormente al 1 gennaio 1974.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-8