Art. 11

In vigore dal 29 dic 1974
L'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza del personale in servizio al 1 gennaio 1974 è determinato in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare corrispondente alla situazione giuridica dei singoli dipendenti alla stessa data in conformità delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-11

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