Art. 7
In vigore dal 29 dic 1974
I titoli quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno 1973.
Le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano al costo ovvero, se questo non è documentato, in base all'ultimo bilancio della società emittente approvato anteriormente al 1 gennaio 1974.
Le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno 1973 relativi a titoli quotati in borsa analoghi per scadenza e tasso di interesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-7