Art. 2

In vigore dal 29 dic 1974
Nel prospetto devono essere indicati: 1) per gli enti e le società di cui alle lettere b) e c) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, tutte le attività e tutte le passività; 2) per le persone fisiche di cui alla lettera d) e per gli enti di cui alla lettera g) dello stesso , che hanno nel territorio dello Stato la residenza ovvero la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale, le attività e le passività relative alle imprese o attività commerciali esercitate; 3) per le persone fisiche che esercitano arti o professioni e per le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dello stesso , i beni per i quali intendono richiedere la deduzione di quote di ammortamento ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597 e i relativi ammortamenti pregressi; 4) per le persone fisiche non residenti e per le società e gli enti di ogni tipo, di cui all', lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, le attività e le passività relative alle stabili organizzazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-2

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