Art. 5

In vigore dal 29 dic 1974
I beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri, raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e secondo i coefficienti di ammortamento in vigore dal 1 gennaio 1974, sono valutati in base al costo di acquisizione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'. Se manca la documentazione del costo, si assume il valore normale alla data di acquisizione. Se non risulta la data di acquisizione, il bene si considera acquisito il 31 dicembre 1973. I beni in corso di costruzione sono valutati a norma del quarto comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-5

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