DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 770·22 settembre 1959
Tariffe telefoniche interurbane.
Vigente dal 30 settembre 1959 15 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvat
Art. 2Le tariffe ordinarie per le comunicazioni interurbane distrettuali ed interdistrettuali so
Art. 3La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale o interdistrettuale, effettu
Art. 4L'utente ha facoltà di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quell
Art. 5La tariffa per le comunicazioni nell'ambito della rete urbana, effettuate da posti telefon
Art. 6La soprattassa prevista dall'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni è stabi
Art. 7Per le conversazioni distrettuali ed interdistrettuali urgenti, ammesse nel servizio trami
Art. 8La soprattassa delle comunicazioni urgentissime è abrogata.
Art. 9Quando una conversazione non ha luogo perché al momento in cui è stabilita la comunicazion
Art. 10Per l'invio di un preavviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abb
Art. 11Nei giorni festivi e nel periodo dalle ore una alle ore sette dei giorni feriali, la tarif
Art. 12Le modalità di applicazione delle tariffe di cui al presente decreto in conseguenza delle
Art. 13Le conversazioni scambiate tra i centri di Massa e di Carrara sono considerate conversazio
Art. 14Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle risp
Art. 15Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 ottobre 1959. Il presente decreto,