Art. 1
In vigore dal 20 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Vista la convenzione stipulata con la SIP-Società italiana per l'esercizio telefonico, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 413;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 214;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1098 del 19 gennaio 1965;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1110 del 27 aprile 1965;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1116 del 28 luglio 1965;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 875;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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La tariffa per le comunicazioni che si svolgono fra reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita nella misura unica di L. 30 per ogni unità di tre minuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-31;941#art-1