Art. 2

In vigore dal 20 ago 1965
Per le Comunicazioni che si svolgono fra settori di uno stesso distretto la tariffa è stabilita nella misura, indicata nei successivi articoli, indipendentemente dalla distanza. Per le comunicazioni che si svolgono tra distretti diversi, ai fini della determinazione delle distanze tariffarie, viene adottato il criterio della misurazione in linea d'aria: tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km, purchè tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km.; tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni. Fanno testo le distanze in linea d'aria determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei Comuni sede dei centri telefonici sopraddetti. Questi centri sono stabiliti dal Piano regolatore telefonico nazionale, approvato con il decreto ministeriale 11 dicembre 1957 e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-31;941#art-2

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