Art. 7

In vigore dal 20 ago 1965
L'utente ha facoltà di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello, ove esista, in teleselezione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-31;941#art-7

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