Art. 9

In vigore dal 20 ago 1965
La soprattassa prevista dall'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni è stabilita nella misura di L. 20 per ogni unità di conversazione e si applica alle conversazioni distrettuali, interdistrettuali ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati e dai posti telefonici pubblici. Essa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli del presente decreto. Su detta soprattassa spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici la quota di L. 5, che verrà acquisita dall'Azienda medesima nel proprio bilancio, fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento allo speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79.
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