Art. 12

In vigore dal 20 ago 1965
Per l'invio di un preavviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato, il richiedente dovrà pagare una tassa pari alla terza parte della corrispondente tariffa ordinaria feriale diurna. Per l'invio di un avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre alla tassa indicata nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall' del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, ed un terzo della tariffa di cui all' del presente decreto in base alle modalità ivi previste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-31;941#art-12

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