Art. 8

In vigore dal 20 ago 1965
La tariffa per le comunicazioni nell'ambito della rete urbana, effettuata da posti pubblici o da apparecchi a prepagamento, è stabilita in L. 45 per ogni conversazione. Per le comunicazioni in partenza da od in arrivo a posto telefonico pubblico impegnanti linee settoriali, distrettuali od interdistrettuali, oltre alla relativa tariffa extraurbana è dovuta, per ogni comunicazione, la tariffa di cui al comma precedente. Per le comunicazioni in partenza da e in arrivo a posto telefonico pubblico nell'ambito del settore la tariffa di cui al primo comma è applicata una sola volta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-31;941#art-8

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