Art. 11

In vigore dal 20 ago 1965
Quando una conversazione non ha luogo perché al momento in cui è stabilita la comunicazione il richiesto o il richiedente non rispondono, è dovuta una tassa pari alla terza parte di quella che si sarebbe dovuta applicare alla prima unità della conversazione. Il richiedente che rinunzi espressamente alla conversazione prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta dovrà corrispondere una tassa pari alla terza parte dell'unità di conversazione ordinaria feriale diurna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-31;941#art-11

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