Art. 10
In vigore dal 20 ago 1965
Le comunicazioni distrettuali ed interdistrettuali tramite operatrice, richieste con la qualifica di "urgente", sono soggette ad una tariffa pari al doppio della tariffa ordinaria al netto della soprattassa di cui all' che resta invariata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-31;941#art-10