Art. 5
In vigore dal 20 ago 1965
La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale o interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del numero di impulsi indicato nella seguente tabella:
Numero Primo
degli impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi)
a) comunicazioni settoriali........ 1 70,0
b) comunicazioni distrettuali...... 1 20,0
c) comunicazioni interdistrettuali:
fino a 30 km....................... 2 16,0
da oltre 30 km. fino a 60 km....... 3 10,5
da oltre 60 km. fino a 130 km...... 4 8,0
da oltre 130 km. fino a 250 km..... 4 6,0
oltre 250 km....................... 4 5,0
Valore di ciascun impulso: L. 15.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-31;941#art-5