Art. 5

In vigore dal 20 ago 1965
La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale o interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del numero di impulsi indicato nella seguente tabella: Numero Primo degli impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) a) comunicazioni settoriali........ 1 70,0 b) comunicazioni distrettuali...... 1 20,0 c) comunicazioni interdistrettuali: fino a 30 km....................... 2 16,0 da oltre 30 km. fino a 60 km....... 3 10,5 da oltre 60 km. fino a 130 km...... 4 8,0 da oltre 130 km. fino a 250 km..... 4 6,0 oltre 250 km....................... 4 5,0 Valore di ciascun impulso: L. 15.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-31;941#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo